Sostenibilità
13/04/2023 - 08:46
Come è ormai noto, secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive nei prossimi anni oltre 4.000 tra società quotate e non del nostro Paese, e circa 40mila imprese in Europa, saranno soggette ai nuovi obblighi informativi sulla sostenibilità.
Nello specifico, per le Organizzazioni è prevista una applicazione graduale della CSRD secondo le seguenti tempistiche:
• dal 1° gennaio 2024, le grandi imprese con qualifica di ente di interesse pubblico con più di 500 dipendenti in media nell’anno - di fatto le imprese che già redigono la DNF - per effettuare la pubblicazione del reporting di sostenibilità nel 2025;
• dal 1° gennaio 2025, le grandi imprese diverse da quelle sopracitate;
• dal 1° gennaio 2026, le piccole e medie imprese - eccetto le micro imprese – quotate, con pubblicazione nel 2027. Si evidenzia come alle piccole e medie imprese quotate è concessa fino al 2028 la facoltà di non applicare la CSRD, spiegandone le ragioni nella relazione sulla gestione;
• dal 1° gennaio 2028, le imprese non europee.
A partire da queste date, le Dichiarazione sulle informazioni non Finanziarie si baseranno sui cosiddetti “Nuovi standard europei”. Elaborati dall’European Financial Reporting Advisory Group, braccio operativo della Ue, il primo pacchetto di bozze degli European sustainability reporting standards – informative generali o cosiddette sector agnostic - è stato rilasciato ufficialmente nel novembre 2022 e si compone di due macro blocchi:
1. General Requirements, che disciplinano principi di carattere generale, indipendenti dal settore di appartenenza, tra cui: doppia materialità; perimetro e catena del valore; orizzonti temporali; connessione tra informazioni di sostenibilità e informazioni contenute nel bilancio;
2. General disclosure, che disciplinano informazioni di carattere generale, anch’esse indipendenti dal settore di appartenenza e obbligatorie per tutte le imprese, riguardanti, ad esempio, la governance, la strategia e il business model dell’impresa in relazione ai fattori di sostenibilità, gli impatti, rischi e opportunità materiali.
ENVIRONMENT
3. Climate change
4. Pollution
5. Water and marine resources
6. Biodiversity and ecosystem
7. Resource use and circular economy
SOCIAL
8. Own workforce
9. Workers in the value chain
10. Affected communities
11. Consumers & end-users
GOVERNANCE
12. Business conduct
Una volta approvati da Consiglio e Parlamento europeo, la direttiva Csrd prevede che l’EFRAG prosegua il lavoro su un secondo set di standard, con informazioni complementari e standard settoriali (o sector-specific) nonché su standard specifici (o entity-specific)
Nel complesso, dunque, un ventaglio informativo obbligatorio che si preannuncia particolarmente complesso ed oneroso per molte aziende, soprattutto per quelle poco strutturate o che ad oggi, hanno poca o nessuna dimestichezza con il reporting. Basti pensare che al momento non esistono linee-guida applicative che aiutino le imprese nell'affrontare tematiche spesso nuove, come ad esempio la doppia materialità o la definizione della catena del valore.
Ma non solo. A destare maggiore preoccupazione c’è che, nonostante le scadenze siano piuttosto ravvicinate, gli ESRS al momento risultano essere ancora in via di definizione da parte della Commissione Europea e che quindi potranno subire ulteriori modifiche prima dell’emanazione del Delegated Act Europeo, evento previsto per giugno 2023 e che li renderà obbligatori sul territorio europeo.
Rispetto alle prime bozze infatti, a seguito della consultazione di agosto 2022, sono già state applicate alcune importanti correzioni:
E’ importante sottolineare che, conscia proprio dello sforzo e della complessità per le aziende di adeguarsi agli standard previsti, a marzo 2023 la Commissione Europea ha posto all’attenzione dell’EFRAG due nuove richieste:
Per tirare le somme, a seguito di questi ultimi input, ci si augura che l’EFRAG, seppur non cambi la tempistica dell’avvio della nuova rendicontazione, per lo meno eviti che gli stakeholder debbano rispondere nello stesso tempo a più consultazioni e possano rendicontare con un carico più leggero e semplificato di obblighi, magari anche valutando se sia necessario introdurre metodologie applicative differenziate in base alle dimensioni